T.S.O. Trattamento Sanitario Obbligatorio

Nessuno può essere sottoposto a visite mediche o a ricovero ospedaliero contro la sua volontà.
Il trattamento sanitario obbligatorio (T.S.O.) per malattia mentale può avvenire in condizione di degenza ospedaliera solo:

se esistono alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti interventi terapeutici
se l’infermo non voglia sottoporsi volontariamente a tali trattamenti
qualora non vi siano le condizioni che consentano di adottare tempestive e idonee misure straordinarie extraospedaliere.

Il T.S.O. è disposto:

con provvedimento motivato del sindaco del comune dove risiede la persona nei cui confronti si vuole disporre il trattamento o del comune dove la persona momentaneamente si trova, nella sua qualità di autorità sanitaria
su proposta motivata di un medico, convalidata dalla A.s.l.

Entro 48 ore dal ricovero il provvedimento deve essere trasmesso al giudice tutelare.
Il giudice tutelare nelle 48 ore successive deve provvedere, convalidandolo o non convalidandolo.
Se il T.S.O. non viene convalidato, il sindaco deve disporne l’immediata cessazione.
Entro trenta giorni (dalla scadenza del termine di 48 ore per la convalida) il sindaco può proporre ricorso contro la mancata convalida del provvedimento che dispone il T.S.O..

Revoca del T.S.O.: qualsiasi persona interessata, congiunto o estraneo, può proporre ricorso chiedendo al Sindaco la revoca o la modifica del provvedimento.
Ricorso al tribunale: la persona sottoposta a T.S.O. o chiunque vi abbia interesse può inoltre proporre ricorso al tribunale competente per territorio contro il provvedimento convalidato dal giudice tutelare.