Omicidio stradale. Ora è legge

L’omicidio stradale è finalmente legge. A 22 giorni dalla sua approvazione definitiva, avvenuta il 2 marzo scorso al Senato in quinta lettura, il provvedimento che ha istituito questo nuovo reato, una sorta di via di mezzo tra l’omicidio colposo e quello doloso, entra ufficialmente in vigore. La legge, infatti, sarà pubblicata stasera sulla Gazzetta Ufficiale dopo che in maniera del tutto irrituale il 9 marzo scorso il presidente del consiglio, Matteo Renzi, l’aveva pubblicamente firmata a Palazzo Chigi alla presenza delle associazioni dei familiari delle vittime della strada.

Fino a 18 anni di carcere. Da domani, dunque, chi provocherà la morte di una persona guidando in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti oppure a causa di comportamenti particolarmente pericolosi potrà essere accusato di omicidio stradale, un reato che prevede la pena della reclusione fino a un massimo di 12 anni (fino a 18 anni nei casi più gravi di omicidio plurimo o fuga).

Revoca della patente fino a 30 anni. Prevista anche la sanzione accessoria della revoca della patente, che in caso di condanna per il nuovo reato va da un minimo di 5 a un massimo di 30 anni. Si tratta di uno degli aspetti più controversi della nuova legge, visto che la revoca del permesso di guida è prevista anche nel caso di lesioni stradali gravi dovute a comportamenti pericolosi alla guida. Insomma, una banale distrazione alla guida può, in teoria, avere conseguenze pesanti sulla patente.

ECCO CHE COSA PREVEDE IL REATO
La legge prevede due situazioni. La prima è quella in cui la morte sia provocata da una persona alla guida in stato di ebbrezza media (cioè con tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l ma non superiore a 1,5 g/l) o per guida pericolosa (velocità uguale o superiore al doppio di quella consentita, con un minimo di 70 km/h, in centro urbano oppure superiore di almeno 50 km/h sulle strade extraurbane; inversione di marcia in prossimità di dossi, intersezioni o curve; attraversamento di intersezioni con semaforo rosso; circolazione contromano; sorpasso in corrispondenza di strisce pedonali o linea continua).
La seconda è quella in cui la morte sia provocata da una persona alla guida in stato di ebbrezza grave (cioè con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l) oppure da un conducente professionale in stato di ebbrezza media.
Nel primo caso la pena va da 5 a 10 anni di carcere; nel secondo da 8 a 12 anni.

Omicidio colposo. In tutti gli altri casi in cui una persona perda la vita per “semplice” colpa, è previsto il carcere da due a sette anni.

Lesioni stradali. Anche per le lesioni la legge prevede le stesse situazioni dell’omicidio, ma distingue tra lesioni gravi e gravissime. Partiamo dalle lesioni provocate da una persona alla guida in stato di ebbrezza media o per guida pericolosa. In questo caso la pena del carcere va da 18 mesi a tre anni nel caso di lesioni gravi e da due a quattro anni se le lesioni sono gravissime. Nel caso in cui, invece, le lesioni siano provocata da una persona alla guida in stato di ebbrezza grave oppure da un conducente professionale in stato di ebbrezza media, la pena va da tre a cinque anni nel caso di lesioni gravi e da quattro a sette anni se le lesioni sono gravissime.

Lesioni stradali colpose. Nel caso in cui si provochino lesioni per “semplice” colpa, invece, la pena va da 3 mesi a un anno nel caso di lesioni gravi e da uno a tre anni nel caso di lesioni gravissime.

Revoca della patente. Oltre alle pena principale, la legge prevede la sanzione accessoria della revoca della patente, prevista in ogni caso, anche di semplice omicidio colposo. Nei casi più gravi (omicidio stradale in stato di ebbrezza grave o ebbrezza media) la revoca è di 15 anni. Scende a dieci anni nel caso di omicidio stradale provocato da guida pericolosa. In tutti gli altri casi, anche di lesioni con semplice colpa, la revoca è di cinque anni. Per i conducenti stranieri è prevista l’inibizione alla guida sul territorio italiano per un periodo di tempo analogo alla durata della revoca per il conducente in possesso di patente italiana.

Arresto in flagranza. La legge prevede l’obbligo di arresto solo nel caso più grave, quello di morte provocata guidando in stato di ebbrezza grave oppure di ebbrezza media da parte di conducenti professionali. In tutti gli altri casi di omicidio stradale o di lesioni stradali l’arresto è facoltativo ma è esplicitamente escluso in caso di lesioni se il conducente si ferma, presta assistenza e si mette a disposizione delle autorità.

Aggravanti. La legge prevede una serie di aggravanti che fanno aumentare, nei casi più gravi, la pena del carcere fino a 18 anni e la revoca della patente fino a 30 anni.
1. Fuga: la pena aumenta da un terzo a due terzi e non può essere inferiore a cinque anni (3 anni nel caso di sole lesioni), ma non superiore a 18. La revoca della patente sale, a seconda dei casi, da 5 a 12, da 10 a 20 e da 15 a 30 anni.
2. Morte di più persone o morte di una o più persone e lesioni a una o più persone: pena per la più grave delle violazioni aumentata fino al triplo ma non oltre i 18 anni (sette anni nel caso di sole lesioni a più persone).

Altre aggravanti previste dalla legge sono:
1. Guida senza patente
2. Guida con patente sospesa o revocata
3. Veicolo di proprietà dell’autore del fatto sprovvisto di assicurazione

Attenuanti. L’unica attenuante prevista è quella del concorso di colpa, circostanza che comporta una diminuzione di pena fino alla metà. La legge prevede che possa configurarsi il concorso di colpa anche in casi diversi dalla condotta colposa della vittima, per esempio per colpa di terzi, proprietari della strada compresi.